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Disposizioni Anticipate di Trattamento

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Disposizioni Anticipate di Trattamento


A chi è rivolto

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

accertamenti diagnostici
scelte terapeutiche
singoli trattamenti sanitari.
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
maggiorenni capaci di intendere e di volere.   La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Descrizione

Disposizioni Anticipate di Trattamento

Come fare

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

dal notaio
 (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale

presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi la circolare del Ministero dell’interno)

presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)

presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
 
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento

Cosa serve

Non esistono moduli previsti dalla Legge.
La consegna deve essere fatta personalmente dal disponente.
Il disponente deve presentarsi con 2 esemplari delle D.A.T. in originale, firmate dallo stesso disponente e dal/dai fiduciario/i se nominato/i, copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del disponente, copia del documento di identità del/dei fiduciario/i che ha/hanno sottoscritto le D.A.T.
Della avvenuta consegna sarà rilasciata ricevuta.

Cosa si ottiene

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Tempi e scadenze

Non hanno scadenza

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici/Protocollo

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio in allegato.

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 16/12/2025


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