A chi è rivolto
Ai coniugi intendono separarsi e/o divorziare è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
NON è tuttavia possibile procedere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui siano presenti:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
I coniugi devono raggiungere l'accordo senza alcun patto di trasferimento patrimoniale
Descrizione
Separazione/divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
Come fare
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Segue sottoscrizione dell’accordo e sua conferma.
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite.
Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Cosa serve
- Documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Cosa si ottiene
La separazione e/o il divorzio
Tempi e scadenze
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici/Protocollo
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio in allegato.
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 16/12/2025